Prestazioni

I giovani assunti prima del compimento del 32° anno di età da imprese iscritte e versanti alla Cassa Edile di Viterbo, possono far richiesta di un assegno promozione pari a euro 260,00. Per avere diritto al contributo occorre:

  • che il lavoratore, nei 36 mesi successivi alla assunzione da parte di impresa iscritta e versante, possa far valere 1.000 ore di lavoro effettivo regolarmente denunciate alla Cassa Edile di Viterbo;
  • che il giovane presenti domanda entro 180 giorni dalla maturazione del diritto alla prestazione;

 

Documenti

  • Documento probatorio attestante data e periodo di assunzione.

I lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Viterbo avranno diritto, per ogni figlio nato, ad un assegno di natalità pari a euro 700,00. Per avere diritto all'assegno di natalità occorre che:

  • il lavoratore abbia maturato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, 1.000 ore di lavoro effettivo regolarmente denunciate alla Cassa Edile di Viterbo;
  • presenti apposita domanda entro 90 giorni dalla nascita;
  • il richiedente abbia i requisiti di carattere generale che danno diritto alle varie prestazioni.

 

Documenti:

  • Certificazione sostitutiva dell'estratto di nascita completo di maternità e paternità

Per i casi in cui il lavoratore si trovi in particolari condizioni di necessità e per eventi che non rientrino nell'ambito di applicazione delle altre assistenze previste è possibile la concessione di sussidi straordinari. L'erogazione di sussidi straordinari viene effettuata su richiesta dell'interessato, documentandone le ragioni.

La domanda verrà esaminata da una Commissione composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore della Cassa; il giudizio di merito di detta Commissione è insindacabile.

L'elenco dei beneficiari dei sussidi straordinari e dei relativi importi erogati, sarà fornito annualmente, su richiesta, ai componenti il Comitato di Gestione. L'importo massimo del contributo erogabile è di euro 260,00; per i casi nei quali la Commissione suddetta ritenesse opportuno erogare una somma superiore, è necessaria una preventiva autorizzazione del Comitato di Gestione.

Il numero massimo di contributi erogabili dalla suddetta Commissione è di n° 20 all'anno.

Dal 1° gennaio 2017, il lavoratore iscritto e versante alla Cassa Edile di Viterbo potrà beneficiare, nel caso di malattia di durata superiore a 6 fino a 12 giorni, di uno specifico sussidio pari ad euro 60,00. La prestazione sarà concessa per una sola volta nell’arco dell’anno. Per aver diritto al sussidio occorre che il lavoratore presenti apposita domanda alla Cassa Edile entro e non oltre 90 giorni dalla fine dell’evento che da diritto alla prestazione.

Al lavoratore che usufruisce di cure termali, la Cassa Edile di Viterbo concede un contributo pari a:

- Euro 5,00 giornalieri per cure effettuate nell'ambito della provincia di Viterbo;

- Euro 8,00 giornalieri per cure svolte fuori della provincia di Viterbo.

In entrambi i casi il contributo può essere fruito per un massimo di dodici giorni. Per avere diritto al contributo occorre: a) che il lavoratore abbia, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, almeno 500 ore di lavoro effettivo come attestato dalle denunce nominative rimesse alla Cassa Edile di Viterbo; b) presentare la domanda entro tre mesi dalla data di inizio delle cure certificata dalla stazione termale ove le stesse sono state effettuate. Documenti

• prescrizione dello specialista attestante la necessità delle cure;

• certificato rilasciato dalla stazione termale dove si sono effettuate le cure con l'indicazione del periodo e del tipo di terapia svolta.

Chiarimenti - nessun contributo è concesso per la sola visita specialistica; - nessun contributo è concesso nel caso in cui il periodo di cure termali sia interamente a carico dell'Ente (Inps/Inail).

In caso di decesso del lavoratore, per qualsiasi causa, la Cassa Edile di Viterbo riconosce ai familiari eredi un contributo di euro 520,00 più euro 100,00 per ogni figlio minorenne a carico al momento del decesso. Viene inoltre riconosciuto un contributo di euro 520,00 in caso di decesso del coniuge fiscalmente a carico.

Per avere diritto al contributo occorre:

  • presentare la domanda entro tre mesi dalla data del decesso;
  • che esistano i requisiti di carattere generale che danno diritto alle varie prestazioni.

 

Documenti:

  • certificato di morte in carta semplice;
  • atto notorio indicante gli eredi ed il conferimento di delega ad uno di essi a riscuotere il contributo;
  • copia busta paga (nel caso di richiesta per il decesso del coniuge a carico).

Viene erogata in caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro , purchè la prestazione sia stata percepita almeno una volta o comunque abbiano maturato i requisiti per i quali nel biennio precedente siano stati effettuati gli accantonamenti presso la cassa Edile.

Documenti richiesti:

  • certificato di morte in carta semplice
  • atto notorio indicante gli eredi ed il conferimento di delega ad uno di essi a riscuotere il contributo;
NORMATIVA GENERALE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

Art. 1 - Avrà  diritto alle prestazioni il lavoratore iscritto e versante alla Cassa Edile di Viterbo al momento della presentazione della domanda.

Art. 2 - Il lavoratore deve aver maturato, al momento della presentazione della domanda per cui viene richiesto il contributo, il monte ore previsto per la singola prestazione richiesta.

Art. 3 - La domanda di contributo va presentata entro 90 gg. dall'evento che da diritto alla prestazione, salvo diversa indicazione contenuta nei regolamenti delle singole prestazioni.

Art. 4 - La domanda di contributo è condizione essenziale per ottenere ognuna delle prestazioni previste nel presente regolamento. Il richiedente utilizzerà  i moduli di domanda predisposti dalla Cassa ove esistenti.

Art. 5 - I beneficiari dei contributi, dove è previsto, sono, oltre al lavoratore richiedente, il coniuge - non legalmente ed effettivamente separato - i figli, i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge, purchè fiscalmente a carico.

Art. 6 - L'acquisizione del diritto alla erogazione della prestazione matura solamente quando l'impresa è in regola con i versamenti contributivi del periodo richiesto per la singola provvidenza almeno fino alla concorrenza del monte ore richiesto.

Art. 7 - La Cassa erogherà  le prestazioni, ove, spettanti, anche a quei lavoratori dipendenti dall'impresa che verserà  in ritardo le somme dovute, anche a seguito di azione legale. Quanto sopra previo effettivo recupero da parte della Cassa dell'intero credito vantato - nei confronti dell'impresa e per le prestazioni non erogate in conseguenza della morosità  dell'impresa. Trascorso un triennio dalla data della richiesta senza che l'impresa abbia regolarizzato la propria posizione, la domanda di contributo sarà  considerata decaduta.

Art. 8 - Ad esclusione della domanda di contributo, in caso di richiesta di prestazioni non evase per incompletezza o non congruità  della documentazione presentata, la cassa provvederà  entro 10 gg. ad inoltrare richiesta di regolarizzazione al lavoratore interessato. In difetto la pratica verrà  archiviata trascorsi 90 gg. da tale richiesta. La Cassa avrà  cura di comunicare al lavoratore l'archiviazione definitiva. L'erogazione delle prestazioni da parte della Cassa avverrà  entro 45 gg. dal completamento della pratica.