Fondo pre pensionamento

AGEVOLAZIONI PER LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE

Riteniamo opportuno segnalarVi l’accordo stipulato dalle parti sociali riguardante alcune opportunità previste per agevolare il pensionamento dei lavoratori del settore delle costruzioni prossimi alla quiescenza.

Per ogni ulteriore chiarimento potete comunque rivolgerVi agli uffici della Cassa ( sig.ra Valentina Costa –  Tel 0761-354646 - prestazioni@cassaedileviterbo.it ) e/o alle Organizzazioni Sindacali di Settore per cui , tramite i relativi patronati sociali , è previsto l’inoltro della eventuale domanda .

I lavoratori prossimi a:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione anticipata precoci;
  • pensione di anzianità per lavori usuranti;

possono beneficiare di una specifica prestazione erogata dal fondo “prepensionamenti”, secondo le modalità di seguito riportate.

BENEFICIARI:

Possono accedere ai suddetti trattamenti I lavoratori che si trovano nelle seguenti ipotesi:

  • fine di contratto a tempo determinato;
  • stipulazione di un accordo collettivo nell’ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
  • stipulazione di un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per G.M.O. con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi ai sensi dell’art. 1, comma 40, L.n. 92/2012.

REQUISITI:

I lavoratori debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della NASPI spettante, entro 24 o 36 o 48 mesi  e dovranno avere, sulla base della banca dati APE, un montante contributivo complessivo di almeno 2.100 ore negli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Si ritengono valide anche le eventuali ore dichiarate in altre Casse Edili.

PRESTAZIONI:

Laddove sussistano i requisiti precedenti il lavoratore potrà richiedere, in alternativa, una delle seguenti prestazioni:

  • 24 mesi di integrazione al reddito + 24 mesi di contribuzione, da considerarsi contestuali;
  • 48 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
  • 36 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

A questo, va aggiunta l’integrazione dell’importo NASPI, a concorrenza del massimo previsto.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

La domanda per l’accesso al prepensionamento (mod.1) deve essere corredata da:

  • Ecocert o specifica certificazione Inps;
  • Stima ipotetica della Naspi spettante;
  • Ipotesi data presunta di pensionamento.

Solo nel caso di richiesta di integrazione NASPI:

  • Documento di liquidazione prestazione NASPI;
  • Dal mese di inizio del décalage, copia del bonifico INPS ricevuto dall’operaio.

Concluso il periodo di NASPI l’operaio deve produrre:

  • Autocertificazione (mod. 4), in cui dichiara di aver completato il periodo di NASPI;
  • Modello C2, rilasciato dal centro per l’impego;

Trimestralmente:

  • autocertificazione sullo stato della disoccupazione (mod.4) + modello C2;

Solo per la contribuzione volontaria:

  • autorizzazione INPS alla contribuzione volontaria;
  • copia bollettini INPS da pagare;
  • trimestralmente, copia del precedente bollettino pagato.

COME FARE:

Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile presso la quale risulta iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, corredata della documentazione di cui al punto precedente, e verrà erogata dalla Cassa Edile nella quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, nell’ultimo biennio.

INFORMAZIONI UTILI:

  • Sia l’integrazione al reddito che l’integrazione NASPI, che la contribuzione volontaria verranno assoggettate dalla Cassa Edile a ritenuta fiscale, calcolata sulle aliquote IRPEF a scaglioni.
  • Le prestazioni si sospendono nel caso in cui il lavoratore lavori durante il periodo temporale integrato e riconosciuto dal Fondo. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare, ogni tre mesi dall’inizio dell’erogazione della prestazione, apposita autocertificazione;
  • Le prestazioni cessano in caso di decesso del lavoratore e non sono reversibili ai superstiti;
  • Le prestazioni di cui al presente regolamento sono riconosciute dalle Casse edili per agevolare l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.


MOD.01


MOD.04


REGOLAMENTO


ASPETTI FISCALI


DOMANDE FREQUENTI (FAQ)