COME EFFETTUARE LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE
L’impresa deve inviare alla Cassa Edile la richiesta di rateizzazione del proprio debito, mediante lettera raccomandata a/r o mediante PEC, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale di riferimento cui la stessa aderisca o conferisca mandato (vedi modulo allegato)
I REQUISITI COMUNI DI ACCESSO
- anzianità : 12 mesi di iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile competente territorialmente
- possibilità di reiterare presso la medesima Cassa richieste di rateizzazioni dopo un intervallo di almeno 12 mesi dalla conclusione dell’ultima
- Aver concluso positivamente altre rateizzazioni presso altre Casse (verifica BNI)
- Non avere procedimenti esecutivi attivi per morosità pregresse presso la Cassa destinataria della richiesta
- Dichiarazione e autocertificazione di eventuali altre rateizzazioni in essere presso altre Casse con specifica del valore economico
- Accordo Sindacale laddove la durata della rateizzazione vada oltre le scadenze previste per il pagamento agli operai degli accantonamenti ( da siglarsi con al RSU se presente o con tutte le OOSS territoriali, costituenti la Cassa), entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta
- Riconoscimento all’atto della richiesta di rateizzazione da parte dell’impresa del debito contributivo e rinuncia all’opposizione all’eventuale azione esecutiva della Cassa
- Prestare idonee garanzie, fideiussorie o l’utilizzo del titolo della cambiale, secondo i requisiti di legge atti a definirla non nulla, corredata da bollo e della durata equivalente a quella del piano di rateizzazione
DECADENZA DEL BENEFICIO
- Qualora durante la rateizzazione non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti è prevista la decadenza dal beneficio della rateizzazione, senza possibilità di richiedere nuova rateizzazione.
- Il mancato rispetto delle modalità di pagamento previste nei singoli scaglioni comporta l’obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l’eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l’impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI
MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE PER LE IMPRESE INATTIVE O SOSPESE
- Per i debiti riguardanti imprese cessate o sospese le stesse per non incorrere nel recupero coatto tramite azione giudiziaria, potranno dilazionare il proprio debito fino ad un massimo di 18 rate /mese. Qualora l’impresa oggetto della rateizzazione intenda riprendere l’attività, dovrà versare l’intera somma rimanente in un’unica soluzione.
GLI SCAGLIONI IN BASE ALL’IMPORTO DA RATEIZZARE PER LE IMPRESE ATTIVE
DEBITI FINO A 5000 EURO
DURATA: Max 6 mesi
VERSAMENTI I° rata all’atto della sottoscrizione = euro 1500 + spese + interessi
DEBITI FINO A 5000 a 15.000 EURO
DURATA: Max 12 mesi
VERSAMENTI: I° rata all’atto della sottoscrizione = due ratei + spese + interessi
DEBITI FINO A 15.000 ai 30.000EURO
DURATA: Max 18 mesi
VERSAMENTI: I° rata all’atto della sottoscrizione = tre ratei + spese + interessi
DEBITI OLTRE I 30.000 EURO
DURATA: Max 24 mesi
VERSAMENTI: I° rata all’atto della sottoscrizione = quattro ratei + spese + interessi