In caso di malattia l'operaio non in prova ha diritto ad un trattamento economico, in parte a carico dell'INPS, e per il resto a carico del datore di lavoro.
In relazione a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore edile, il trattamento integrativo di
malattia deve essere corrisposto dall’impresa direttamente in busta paga incrementato anche dalla percentuale per riposi annui (4,95%). Tale percentuale resta a carico dell’azienda .
Le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile, che per il lavoratore ammalato versano gli accantonamenti previsti dal CCNL, hanno diritto ad una quota di rimborso da parte della Cassa Edile, utilizzando i coefficienti di seguito riportati.
I rimborsi vengono esclusivamente regolati sul c/c dell'impresa